Le Parti contraenti scambieranno informazioni e procederanno a giri d'orizzonte sulle loro politiche, attivita' scientifiche e misure tecniche tendenti a combattere il piu' possibile gli scarichi di inquinanti atmosferici che possano avere effetti dannosi, e a ridurre cosi' l'inquinamento atmosferico, ivi compreso l'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza.
Testo vigente dal 27 maggio 1982
