Le Parti contraenti scambieranno informazioni e procederanno a giri d'orizzonte sulle loro politiche, attivita' scientifiche e misure tecniche tendenti a combattere il piu' possibile gli scarichi di inquinanti atmosferici che possano avere effetti dannosi, e a ridurre cosi' l'inquinamento atmosferico, ivi compreso l'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;289~art4 · fonte su Normattiva