[1]Le Parti contraenti si scambieranno, nell'ambito dell'Organo esecutivo di cui all'articolo 10, o a livello bilaterale, e nel comune interesse, informazioni:

  • a)sui dati relativi all'emissione, secondo una periodicita' da convenirsi, di inquinanti atmosferici convenuti, a partire dal diossido di zolfo, in base a griglie territoriali di dimensioni convenute, oppure sui flussi di inquinanti atmosferici convenuti, a partire dal diossido di zolfo, che attraversano le frontiere degli Stati, a distanze e secondo una periodicita' da convenirsi;
  • b)sui principali cambiamenti sopravvenuti nelle politiche nazionali e nello sviluppo industriale in genere e sui loro effetti possibili che potrebbero provocare modifiche sensibili dell'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza;
  • c)sulle tecniche di riduzione dell'inquinamento atmosferico che agiscano sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza;
  • d)sul costo previsto della lotta, a livello dei paesi, contro le emissioni di composti solforosi e degli altri principali inquinanti atmosferici;
  • e)sui dati meteorologici e fisico-chimici relativi ai fenomeni che si verificano durante il trasporto degli inquinanti;
  • f)sui dati fisico-chimici e biologici relativi agli effetti dell'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza e sulla portata dei danni (1) che, secondo questi dati, sono imputabili all'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza;
  • g)sulle politiche e strategie nazionali, sub-regionali e regionali di lotta contro i composti solforosi e i principali altri inquinanti atmosferici.

[2]---------------- (1) La presente Convenzione non coatiene disposizioni riguardanti la responsabilita' degli Stati in materia di danni.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;289~art8 · fonte su Normattiva