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[1]Accordo preliminare italo-russo.

[2]Poiche' e' nell'interesse della Russia e dell'Italia di riprendere immediatamente il pacifico traffico commerciale tra i due paesi ed in attesa della conclusione di una convenzione commerciale e di un formale trattato generale fra i Governi di questi paesi, che regoli per l'avvenire le loro relazioni economiche e politiche, essendo necessario che si giunga ad un accordo preliminare fra il Governo italiano e il Governo della Repubblica socialista dei Soviety di Russia, qui appresso indicato col nome di «Governo russo dei Soviety», le predette parti hanno di comune accordo concluso il presente accordo preliminare allo scopo di riprendere il traffico e il commercio fra i due paesi.

[3]La presente convenzione e' subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni, cioe':

  • a)che ognuna delle due parti si astenga da ogni atto o iniziativa ostile all'altra parte e si astenga dal fare, fuori dei propri confini, propaganda diretta o indiretta contro le istituzioni del Regno d'Italia e della Repubblica russa dei Soviety.

[4]Sotto il termine «fare propaganda» rimangono compresi l'assistenza e l'Incoraggiamento dato da una parte a qualsiasi propaganda fatta fuori dei propri confini;

  • b)che a tutti gli italiani, compresi gli originari delle provincie redente, trovantisi in Russia sia immediatamente permesso di tornare in Patria, e che tutti i cittadini russi residenti in Italia che desiderino di tornare in Russia siano parimenti lasciati liberi di farlo.

[5]Le parti si impegnano di dare immediatamente tutte le necessarie istruzioni agli agenti e a tutte le persone sottoposte alla loro autorita' perche' si conformino alle condizioni predette.

[6]Art. 1

[7]Le due parti convengono di non imporre o mantenere alcuna forma di blocco contro l'altra; convengono per le merci che possono essere legalmente esportate o importate nei rispettivi territori verso o da ogni altro paese estero, di rimuovere tutti gli ostacoli che hanno impedito finora la ripresa del commercio fra l'Italia e la Russia, di non sottoporre tale commercio ad alcuna condizione di inferiorita' in confronto di qualsiasi altro paese estero e di non ostacolare le operazioni bancarie, di credito e finanziarie relativo a tale commercio, ma di applicare la legislazione ordinaria vigente nei rispettivi Paesi. Rimane inteso che questo articolo non toglie alle parti la facolta' di regolare il commercio di armi o munizioni con norme generali di legge, che venissero applicate a tutta la importazione di armi e munizioni da paesi esteri e alla esportazione.

[8]Nessuna disposizione di questo articolo deve essere interpretata come deroga a convenzioni internazionali generali che leghino ciascuna parte e da chi sia regolato, o possa essere regolato il commercio, di qualsiasi merce speciale.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1924 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1923-12-16;2890~art1 · fonte del testo