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[1]Il presente accordo preliminare entrera' in vigore immediatamente e le due parti prenderanno subito tutte le misure necessarie per l'esecuzione. Subito dopo la firma dell'accordo le due parti inizieranno la discussione della convenzione commerciale di cui al preambolo che regolera' le relazioni economiche fra i due paesi finche' non sara' sostituito dal trattato generale. La convenzione commerciale dovra' essere firmata entro sei mesi dalla firma della presente convenzione preliminare.
[2]Nel caso di infrazione da parte di una delle parti, in qualunque momento, di una delle norme di questo accordo e delle condizioni di cui nel preambolo, l'altra parte e' immediatamente libera dagli obblighi contrattuali. Tuttavia rimane convenuto che prima di fare alcuna azione contraria all'accordo la parte lesa dara' all'altra parte il tempo ragionevole per fornirle spiegazioni o per rimediare all'errore.
[3]E' convenuto scambievolmente che in ciascuno dei casi contemplati nelle clausule precedenti, le parti offriranno delle facilitazioni necessarie per liquidare, conforme ai principi dell'accordo, le transazioni gia' avviate, e le facilitazioni per il richiamo e la uscita dai loro territori dei connazionali dell'altra parte e per il ritiro delle loro proprieta' mobili.
[4]Nel caso di decadenza dell'attuale convezione senza che sia stata surrogata dalla convenzione commerciale e' stabilita per la liquidazione degli affari in corso una proroga che non superi un anno e in favore delle persone indispensabili per curare tale liquidazione resteranno in vigore le immunita' di cui all'art. 3.
[5]Fatto a Roma, addi' 26 dicembre 1921.
[6]Firm. (L. S.) Torretta. Firm. (L. S). V. Vorovsky.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1924 al 9 maggio 2025
