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[1]Le navi italiane e russe, i loro comandanti, equipaggi e carichi debbono, nei porti russi e italiani ricevere, sotto ogni rispetto, il trattamento, i privilegi, le facilitazioni, le immunita' e la protezione che sono abitualmente accordati, dagli usi stabiliti dalle nazioni commerciali, alle navi mercantili estere, ai loro comandanti, equipaggi e carichi che visitano i loro porti, comprese le facilitazioni accordate di solito, circa carbone, acqua, pilotaggio, ancoraggio, bacini, gru, riparazioni, magazzini, in generale tutti i servizi, le agevolazioni e i locali connessi con il traffico marittimo.

[2]Inoltre il Governo italiano prende impegno di non partecipare od aderire ad alcuna misura che restringa o impedisca o tenda a restringere od impedire alle navi russe di esercitare i diritti di libera navigazione in alto mare, stretti e canali di cui godessero le navi di altra nazionalita'.

[3]Questo articolo non menoma il diritto di ciascuna delle parti di prendere le misure autorizzate dalle loro leggi rispettive circa l'ammissione di stranieri nei propri territori.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1924 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1923-12-16;2890~art2 · fonte del testo