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Le due parti contraenti convengono di riprendere dal momento della conclusione del presente accordo commerciale, lo scambio della corrispondenza privata postale e telegrafica fra i due paesi, come pure la spedizione e l'accettazione di messaggi telegrafici e di pacchi postali, conforme alle norme e ai regolamenti che vigevano fino al 1914.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1924 al 9 maggio 2025
