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Le due parti contraenti convengono di riprendere dal momento della conclusione del presente accordo commerciale, lo scambio della corrispondenza privata postale e telegrafica fra i due paesi, come pure la spedizione e l'accettazione di messaggi telegrafici e di pacchi postali, conforme alle norme e ai regolamenti che vigevano fino al 1914.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1924 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1923-12-16;2890~art6 · fonte del testo