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I passaporti, i documenti di identita' le procure, e documenti analoghi, emessi e autenticati dalle autorita' competenti in ciascuno dei due paesi o dai loro agenti ufficiali allo scopo di render possibile l'esercizio del commercio conforme a questo accordo, dovranno essere considerati nell'altro paese come se fossero emessi o autenticati dalle autorita' di un Governo estero riconosciuto.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1924 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1923-12-16;2890~art7 · fonte del testo