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[1]Il Governo italiano dichiara che non fara' alcun passo in vista di sequestrare o di impossessarsi di oro, fondi, garanzie o merci, non identificati come proprieta' del Governo italiano che venissero esportati dalla Russia in pagamento o come garanzia di importazioni. Nessun passo verra' fatto neppure contro le proprieta' mobili o immobili che venissero acquistate dal Governo russo dei Soviety in Italia.

[2]Esso rinuncia a ogni legislazione speciale non applicata ad altri paesi, contro la importazione in Italia di metalli preziosi dalla Russia in moneta (altro che italiana o alleata), in verghe, lavorate, ovvero contro l'oro importato per essere immagazzinato, analizzato, raffinato, fuso o dato in garanzia o comunque collocato in Italia. Il Governo italiano si impegna a non requisire tali metalli.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1924 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1923-12-16;2890~art8 · fonte del testo