Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1924
Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 1924 al 9 maggio 2025. 161 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le navi italiane e ucraine, i loro comandanti, equipaggi e carichi debbono, nei porti ucraini e italiani ricevere, sotto ogni rispetto, il trattamento, i privilegi, le facilitazioni, le immunita' e la protezione che sono abitualmente accordati, dagli usi stabiliti dalle nazioni commerciali, alle navi mercantili estere, ai loro comandanti, equipaggi e carichi che visitano i loro porti, comprese le facilitazioni accordate di solito, circa carbone, acqua, pilotaggio, ancoraggio, bacini, gru, riparazioni, magazzini, in generale tutti i servizi, le agevolazioni e i locali connessi con il traffico marittimo.
tolto: Inoltre il Governo italiano prende impegno di non partecipare od aderire ad alcuna misura che restringa o impedisca o tenda a restringere od impedire alle navi ucraine di esercitare i diritti di libera navigazione in alto mare, stretti, e canali di cui godessero le navi di altra nazionalita'.
tolto: Questo articolo non menoma il diritto di ciascuna delle parti di prendere le misure autorizzate dalle loro leggi rispettive circa l'ammissione di stranieri nei propri territori.aggiunto: Accordo-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1923-12-16;2891~art2 · fonte del testo