[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA SULLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA

[2]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia (indicati d'ora in avanti come "Le Parti") Volendo consolidare e rafforzare maggiormente le relazioni amichevoli condivise dai due paesi, Profondamente interessati allo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnica a vantaggio di entrambi i popoli. Hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1 Le Parti si obbligano ad incoraggiare e facilitare gli sviluppi della cooperazione concernenti scienza e tecnologia.

Testo vigente dal 4 marzo 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-02-10;29~accordo-art1 · fonte su Normattiva