[1]Totalizzazione

[2]Ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in denaro, previste dal presente Accordo, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtu' della legislazione di uno Stato contraente, sono totalizzati, se necessario, con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente, sempre che non si sovrappongano.

Testo vigente dal 21 marzo 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-03-11;29~accordo-art11 · fonte su Normattiva