[1]Assicurazione volontaria

[2](1) Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria se prevista dalla legislazione di uno degli Stati contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione di tale Stato si cumulano, se necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dell'altro Stato contraente, a condizione che non si sovrappongano e secondo le modalita' previste dalla legislazione dei singoli stati. (2) L'iscrizione simultanea all'assicurazione obbligatoria di uno Stato contraente e all'assicurazione volontaria dell'altro Stato, e' ammessa solo nel caso in cui una tale possibilita' sia consentita dalla legislazione di quest'ultimo Stato.

Testo vigente dal 21 marzo 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-03-11;29~accordo-art10 · fonte su Normattiva