[1]Pensioni minime

[2](1) Ciascuno degli Stati contraenti, se ricorrono i presupposti previsti dalla propria legislazione, integra al trattamento minimo le prestazioni il cui diritto e' raggiunto in base all'art. 11, solo qualora il beneficiario risieda sul suo territorio. (2) L'integrazione al trattamento minimo di cui al comma precedente fa carico esclusivamente all'Istituzione competente dello Stato contraente sul cui territorio il beneficiario risiede.

Testo vigente dal 21 marzo 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-03-11;29~accordo-art16 · fonte su Normattiva