[1]Scambio di informazioni

[2]Le Autorita' competenti dei due Stati contraenti si impegnano a tenersi vicendevolmente informate su:

  • 1)tutti i provvedimenti presi per l'applicazione del presente Accordo;
  • 2)tutte le difficolta' che potranno manifestarsi sul piano tecnico per l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo;
  • 3)tutte le modifiche delle rispettive legislazioni che interessino l'applicazione del presente Accordo.

Testo vigente dal 21 marzo 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-03-11;29~accordo-art20 · fonte su Normattiva