[1]Scambio di informazioni
[2]Le Autorita' competenti dei due Stati contraenti si impegnano a tenersi vicendevolmente informate su:
- 1)tutti i provvedimenti presi per l'applicazione del presente Accordo;
- 2)tutte le difficolta' che potranno manifestarsi sul piano tecnico per l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo;
- 3)tutte le modifiche delle rispettive legislazioni che interessino l'applicazione del presente Accordo.
Testo vigente dal 21 marzo 2025
