[1]Scambio di informazioni

[2]Le Autorita' competenti delle Parti si impegnano a tenersi vicendevolmente informate su: a. tutti i provvedimenti presi per l'applicazione del presente Accordo; b. tutte le difficolta' che potranno manifestarsi sul piano tecnico per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo; c. tutte le modifiche delle rispettive legislazioni che interessino l'applicazione del presente Accordo.

Testo vigente dal 1 luglio 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-06-23;98~accordo-art16 · fonte su Normattiva