[1]Scambio di informazioni
[2]Le Autorita' competenti delle Parti si impegnano a tenersi vicendevolmente informate su: a. tutti i provvedimenti presi per l'applicazione del presente Accordo; b. tutte le difficolta' che potranno manifestarsi sul piano tecnico per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo; c. tutte le modifiche delle rispettive legislazioni che interessino l'applicazione del presente Accordo.
Testo vigente dal 1 luglio 2025
