Le navi a propulsione nucleare o portatrici di sostanze nucleari o altre sostanze o materiali pericolosi o nocivi, battenti bandiera delle Parti Contraenti, adotteranno misure atte a prevenire, ridurre o controllare l'inquinamento del mare territoriale e della zona economica esclusiva delle Parti e rispetteranno a tal fine i regolamenti, le norme, le pratiche e procedure stabilite dalle Convenzioni internazionali.
Testo vigente dal 21 giugno 1985
