Le navi a propulsione nucleare o portatrici di sostanze nucleari o altre sostanze o materiali pericolosi o nocivi, battenti bandiera delle Parti Contraenti, adotteranno misure atte a prevenire, ridurre o controllare l'inquinamento del mare territoriale e della zona economica esclusiva delle Parti e rispetteranno a tal fine i regolamenti, le norme, le pratiche e procedure stabilite dalle Convenzioni internazionali.

Testo vigente dal 21 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;290~accordo-art8 · fonte su Normattiva