Le Parti contraenti adotteranno tutte le misure conformi al diritto internazionale per prevenire, ridurre e combattere l'inquinamento del mar Mediterraneo causato dai rifiuti delle navi e per assicurare la effettiva applicazione, in questa zona, di regole generalmente ammesse sul piano internazionale e relative alla lotta contro questo tipo di inquinamento.

Testo vigente dal 9 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-01-25;30~art6 · fonte su Normattiva