Art. 6 — Inquinamento da navi
Le Parti contraenti adotteranno tutte le misure conformi al diritto internazionale per prevenire, ridurre e combattere l'inquinamento del mar Mediterraneo causato dai rifiuti delle navi e per assicurare la effettiva applicazione, in questa zona, di regole generalmente ammesse sul piano internazionale e relative alla lotta contro questo tipo di inquinamento.
Testo vigente dal 9 febbraio 1979
