Esenzione dalla legalizzazione 1. I documenti trasmessi in applicazione della presente Convenzione sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione. 2. Tuttavia tali documenti devono essere muniti della firma e del timbro ufficiale dell'autorita' competente al loro rilascio.

Testo vigente dal 17 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-23;291~convenzione-art4 · fonte su Normattiva