[1]ARTICOLO VI
[2]ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE
[3]Ai fini del presente Trattato, gli atti, le copie e le traduzioni redatti o autenticati dall'Autorita' competente di ciascuna Parte, contenenti la firma ed il timbro o bollo ufficiale, sono esenti da ogni forma di legalizzazione per essere utilizzati dinanzi alle Autorita' dell'altra Parte.
Testo vigente dal 24 giugno 2010
