[1]ARTICOLO VI

[2]ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE

[3]Ai fini del presente Trattato, gli atti, le copie e le traduzioni redatti o autenticati dall'Autorita' competente di ciascuna Parte, contenenti la firma ed il timbro o bollo ufficiale, sono esenti da ogni forma di legalizzazione per essere utilizzati dinanzi alle Autorita' dell'altra Parte.

Testo vigente dal 24 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;93~allegato-artvi · fonte su Normattiva