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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1608, riflettente l'estensione delle norme vigenti sulle pensioni di guerra a favore degli ex militari dell'esercito austro-ungarico e loro congiunti, pertinenti fiumani, i quali acquistino la cittadinanza italiana ai sensi del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 19 febbraio 1928 - Anno VI

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]Mussolini - Volpi.

[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 6 marzo 1928 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1928-02-19;292~art1 · fonte del testo