1. I dividendi pagati da una societa', residente di uno degli Stati contraenti ai fini delle proprie imposte, ad un residente dell'altro Stato contraente, beneficiario effettivo dei dividendi stessi, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ai fini delle proprie imposte, ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. 3. Ai fini del presente articolo, il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni nonche' gli altri redditi assimilati ai redditi da azioni dalla legislazione fiscale dello Stato contraente di cui e' residente la societa' distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno degli Stati contraenti, eserciti nell'altro Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente per mezzo di una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. I dividendi pagati da una societa' residente di uno degli Stati contraenti ad una persona non residente dell'altro Stato contraente, beneficiario effettivo dei dividendi stessi, sono esenti da imposta in detto altro Stato eccettuato il caso in cui la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situate in detto altro Stato. Il presente paragrafo non si applica, tuttavia, ai dividendi pagati da una societa' che sia residente dell'Australia ai fini delle imposte australiane e residente dell'Italia ai fini delle imposte italiane.

Testo vigente dal 21 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;292~convenzione-art10 · fonte su Normattiva