Art. 11 (Convenzione) — Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente dei quali un residente dell'altro Stato contraente e' il beneficiario effettivo sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma la imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi ricevuti dal Governo di uno degli Stati contraenti oppure da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, da un qualsiasi altro ente che svolga pubbliche funzioni, in uno Stato contraente o entro una sua zona, nonche' da una banca che svolga compiti di banca centrale in uno Stato contraente, sono esenti da imposta nell'altro Stato contraente. 4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" include i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, gli interessi derivanti da ogni altra forma di indebitamento nonche' ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato contraente da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito. 5. Le disposizioni dei paragrafi i e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, dal quale provengono gli interessi, sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente per mezzo di una base fissa ivi situata ed il debito che ha dato origine al pagamento degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 6. Gli interessi si considerano provenienti da uno degli Stati contraenti quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o una persona residente di detto Stato ai fini delle sue imposte. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno degli Stati contraenti, ha in uno degli Stati contraenti, oppure al di fuori di entrambi gli Stati contraenti, una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi Stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. 7. Se in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario degli interessi o tra entrambi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dell'ammontare degli interessi e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Testo vigente dal 21 giugno 1985
