1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

  • a)una sede di direzione;
  • b)una succursale;
  • c)un ufficio;
  • d)una officina;
  • e)un laboratorio;
  • f)una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
  • g)una proprieta' agricola, pastorale o forestale;
  • h)un cantiere di costruzione, di installazione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi. 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
  • a)si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
  • b)le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
  • c)le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
  • d)una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni, per l'impresa;
  • e)una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di attivita' che abbiano carattere preparatorio o ausiliario, come la pubblicita' o la ricerca scientifica. 4. Si considera che un'impresa ha una stabile organizzazione in uno degli Stati contraenti ed ivi esercita la propria attivita' per mezzo di detta stabile organizzazione se:
  • a)svolge per piu' di dodici mesi in detto Stato attivita' di controllo su un cantiere di costruzione, d'installazione o di montaggio aperto in detto Stato; o
  • b)viene utilizzata in detto Stato per piu' di dodici mesi da, per o sotto contratto con l'impresa, una notevole attrezzatura per la ricerca o lo sfruttamento di risorse naturali, o per attivita' connesse con tale ricerca o sfruttamento. 5. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - e' considerata "stabile organizzazione" di detta impresa nel primo Stato se:
  • a)essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attivita' sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa; o
  • b)nell'ambito di tale attivita', essa fabbrica oppure trasforma in detto Stato per l'impresa merci appartenenti all'impresa stessa, a condizione che la presente disposizione si applichi soltanto alle merci cosi' fabbricate o trasformate. 6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita' di mediatore o di agente. 7. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra. 8. I principi esposti nei paragrafi dall'1 al 7 incluso si applicano per stabilire ai fini della presente Convenzione se esista una stabile organizzazione al di fuori di entrambi gli Stati contraenti e se un'impresa, che non sia un'impresa di uno degli Stati contraenti, abbia una stabile organizzazione in uno degli Stati contraenti.

Testo vigente dal 21 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;292~convenzione-art5 · fonte su Normattiva