Art. 6 (Convenzione) — Redditi immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui tali beni sono situati. 2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa e' attribuito dal diritto vigente nello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso i diritti relativi a canoni e ad altri compensi dovuti per lo sfruttamento di miniere o cave nonche' di ogni risorsa naturale e tali diritti si considerano localizzati ove e' situato il terreno. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo I si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. I redditi derivanti dall'affitto di terreni e quelli derivanti da qualsiasi altro interesse diretto in o su terreni valorizzati o non sono considerati redditi derivanti da beni immobili situati ove sono situati i terreni. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 3 e 4 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Testo vigente dal 21 giugno 1985
