1. Ciascuno Stato membro puo', tramite una dichiarazione presentata all'atto della firma del presente protocollo o in qualsiasi altro momento successivo a detta firma, accettare la competenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'interpretazione della convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale alle condizioni definite al paragrafo 2, lettera a) o al paragrafo 2, lettera b). 2. Qualsiasi Stato membro, che presenti la dichiarazione di cui al paragrafo 1, puo' precisare che:

  • a)ogni organo giurisdizionale di detto Stato membro, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, ha la facolta' di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunita' europee di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad essa e relativa all'interpretazione della convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale, qualora tale organo giurisdizionale reputi necessaria una decisione su questo punto per emanare la sua sentenza, ovvero
  • b)ogni organo giurisdizionale di detto Stato membro ha la facolta' di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunita' europee di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad essa e relativa all'interpretazione della convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale, qualora tale organo giurisdizionale reputi necessaria una decisione su questo punto per emanare la sua sentenza.

Testo vigente dal 20 agosto 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-07-30;292~protocollo-art2 · fonte su Normattiva