[1]1. Ciascuno Stato membro puo', tramite una dichiarazione presentata all'atto della firma del presente protocollo o in qualsiasi altro momento successivo a detta firma, accettare la competenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'interpretazione della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee e del primo protocollo alle condizioni definite al paragrafo 2, lettere a) o al paragrafo 2, lettera b).

[2]2. Qualsiasi Stato membro, che presenti la dichiarazione di cui al paragrafo 1, puo' precisare che:

  • a)ogni organo giurisdizionale di detto Stato Membro, avverso le cui decisioni non possa proporsi un discorso giurisdizionale di diritto interno, ha la facolta' di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunita' europee di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad essa e relativa all'interpretazione della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee e del primo protocollo, qualora tale organo giurisdizionale reputi necessaria una decisione su questo punto per emanare la sua sentenza, ovvero
  • b)ogni organo giurisdizionale di detto Stato membro ha la facolta' di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunita' europee di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad essa e relativa all'interpretazione della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee e dei primo protocollo, qualora tale organo giurisdizionale reputi necessaria una decisione su questo punto per emanare la sua sentenza.

Testo vigente dal 25 ottobre 2000

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:2000-09-29;300~protocollo-art2 · fonte su Normattiva