modalita' per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto di viaggiatori e delle merci, per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati statistici da scambiare fra le Autorita' competenti, sono fissate di comune accordo dai rispettivi organi delle Parti contraenti.
Testo vigente dal 31 ottobre 2003
