modalita' per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori delle merci, per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati statistici da scambiare fra le Autorita' competenti, sono fissate di comune accordo dai rispettivi organi delle Parti Contraenti.

Testo vigente dal 24 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;325~accordo-art16 · fonte su Normattiva