effettuare il servizio a navetta, di cui ai precedente Art. 8, tra due localita', una situata nel territorio di una Parte contraente e l'altra nel territorio dell'altra Parte contraente, e' necessario ottenere l'autorizzazione delle due Parti contraenti. L'autorizzazione e' attribuita alte imprese sulla base di domanda indirizzata all'Autorita' competente della Parte contraente sul cui territorio l'impresa ha sede. La domanda deve indicare la finalita' del servizio, l'itinerario, il numero dei viaggi, le date dei viaggi stessi, il numero dei viaggiatori in totale e per ciascun viaggio e tutte le altre indicazioni richiesti di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti. Al fine del rilascio dell'autorizzazione corrispondente, l'Autorita' competente della Parte contraente che ha ricevuto le domande trasmette all'Autorita' competente dell'altra Parte le domande ammesse, corredate dalla documentazione prescritta. L'Autorita' competente dell'altra Parte comunichera' le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Successivamente l'Autorita' del Paese nel quale ha sede l'impresa richiedente rilascia l'autorizzazione.

Testo vigente dal 31 ottobre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-06;292~accordo-art9 · fonte su Normattiva