Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica ivoriana e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, firmata ad Abidjan il 30 luglio 1982, con protocollo d'accordo e scambio di note in pari data
Art. 14 (Convenzione) — Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente:
- a)non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'; o
- b)non eserciti detta libera professione o detta altra attivita' di carattere indipendente nell'altro Stato contraente per un periodo o per periodi - ivi compresa la durata delle normali interruzioni del lavoro - la cui durata complessiva oltrepassi in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato. In tal caso, i redditi sono imponibili in detto altro Stato, ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili alle attivita' esercitate per mezzo di detta base fissa o durante il periodo o i periodi considerati. 2. L'espressione "libera professione" comprende, in particolare, le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Testo vigente dal 21 giugno 1985
