Art. 15 (Convenzione) — Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
- a)il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi - ivi compresa la durata delle normali interruzioni di lavoro - che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e
- b)le remunerazioni sono pagate da o in nome di un datore di lavoro che non e' residente dell'altro Stato; e
- c)l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. 3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di una nave o di un aeromobile in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Testo vigente dal 21 giugno 1985
