Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica ivoriana e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, firmata ad Abidjan il 30 luglio 1982, con protocollo d'accordo e scambio di note in pari data
Art. 21 (Convenzione) — Altri redditi
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato.
Testo vigente dal 21 giugno 1985
