Art. 20 (Convenzione) — Studenti, ricercatori e apprendisti
Le somme che un ricercatore, uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale o di effettuarvi delle ricerche, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione, di formazione professionale o di ricerca, non sono imponibili in detto altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto altro Stato.
Testo vigente dal 21 giugno 1985
