Art. 27 (Convenzione) — Domande di rimborso
1. Le imposte riscosse in uno degli Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente convenzione. 2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente obbligato ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente nel quale deve essere certificata l'esistenza delle condizioni richieste per avere diritto all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla presente convenzione. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 24, le modalita' di applicazione del presente articolo.
Testo vigente dal 21 giugno 1985
