1. La presente convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile. 2. La presente convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della data dello scambio degli strumenti di ratifica e da quel momento si applichera':

  • a)alle imposte dovute alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la convenzione entra in vigore;
  • b)alle altre imposte applicate ai redditi di periodi d'imposta che terminano il, o successivamente al, primo gennaio deLl'anno seguente quello in cui la convenzione entra in vigore.

Testo vigente dal 21 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;293~convenzione-art28 · fonte su Normattiva