1. Per l'effettuazione di trasporti occasionali di viaggiatori per mezzo autobus, tra i due Paesi e in transito attraverso il loro territorio, ad eccezione dei trasporti previsti dall'articolo 4 del presente Accordo, sono richieste le autorizzazioni rilasciate dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti. 2. La domanda di autorizzazione ad effettuare trasporti occasionali di viaggiatori, prevista dal paragrafo 1 del presente articolo, viene inoltrata dal trasportatore all'Autorita' competente del suo Paese, la quale, a sua volta, la fa pervenire all'Autorita' competente dell'altra Parte contraente. 3. Le Autorita' competenti delle Parti contraenti rilasceranno l'autorizzazione valida per il tratto di percorso sul loro territorio. 4. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, saranno valide ciascuna per un solo viaggio di andata e ritorno.
Testo vigente dal 28 luglio 1988
