1. I trasporti di viaggiatori effettuati con autobus tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca, nonche' il transito sul loro territorio, salvo quelli definiti all'articolo 3, sono sottoposti al regime dell'autorizzazione ovvero della concessione secondo quanto previsto dagli ordinamenti delle due Parti Contraenti. 2. L'istituzione dei servizi regolari di viaggiatori e' concordata dalle Autorita' competenti di ciascuna Parte Contraente.

Testo vigente dal 18 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;765~art2 · fonte su Normattiva