) I criteri di scelta e di nomina degli insegnanti di lingua e cultura italiana, le procedure e i tempi di nomina, i programmi ed il numero di ore settimanali di insegnamento per tale disciplina, i criteri di comparazione del voto o giudizio finale dei rispettivi diplomi, saranno definiti da uno specifico comitato tecnico misto le cui decisioni costituiranno un annesso al presente Scambio di Lettere.

  • b)Il Comitato tecnico misto e' convocato, per le vie diplomatiche con cadenza biennale, anche per: - verificare l'estensibilita' della presente intesa ad altre istituzioni scolastiche che soddisfino le condizioni previste dalla medesima; - prendere atto delle eventuali modifiche alla posizione giuridica o alla consistenza numerica delle Istituzioni scolastiche di cui agli allegati elenchi, modifiche gia' notificate per via diplomatica all'altra Parte al momento del loro verificarsi; - proporre aggiornamenti a quanto concordato sub a) e con riferimento all'art. 5 per il necessario adeguamento alle modifiche che dovessero intervenire negli ordinamenti scolastici dei due Paesi.
  • c)Le proposte del Comitato tecnico misto di cui al predetto punto b) saranno rese esecutive attraverso formale Scambio di Lettere.

Testo vigente dal 20 agosto 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-07-30;294~scambio-di-lettere-2-art6 · fonte su Normattiva