Art. 40
L'insegnamento delle varie materie e' disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato, con gli opportuni adattamenti alle necessita' locali. Tali adattamenti, nonche' le materie che possono essere insegnate in lingua francese, sono approvati e resi esecutivi, sentite Commissioni miste composte di rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, di rappresentanti del Consiglio della Valle e di rapprentanti degli insegnanti.
Testo vigente dal 10 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva