1. Ciascuna Parte Contraente ha diritto di procedere a dei controlli per quanto riguarda l'applicazione corretta della presente Convenzione. 2. I membri del "Pool" aventi la loro sede di affari sul territorio di una Parte Contraente debbono fornire alle autorita' doganali di tale Parte contraente, a loro richiesta, l'elenco del numero di contenitori messi a disposizione del "Pool" nonche' il numero di contenitori di ogni tipo inclusi nel "Pool" sul suo territorio.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;299~convenzione-art9 · fonte su Normattiva