1. Ogni infrazione alle norme della presente convenzione espone il trasgressore, sul territorio della Parte Contraente dove l'infrazione e' stata commessa, alle misure previste a tal fine dalla legislazione di detta Parte Contraente. 2. Se non e' possibile determinare il territorio sul quale una irregolarita' e' stata commessa, si riterra' che e' stata commessa sul territorio della Parte Contraente dove e' stata rilevata.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;299~convenzione-art10 · fonte su Normattiva