[1]E' convertito in legge il decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali, con le seguenti modificazioni:

[2]All'articolo 1, comma 1, le parole: "30 aprile 1984" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1984". All'articolo 2, comma 1 e comma 2, le parole: "30 aprile 1984" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1984". All'articolo 3 le parole: "1 marzo 1984" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 1984". All'articolo 4: al comma 1, le parole: "rispettivamente, al 29 febbraio 1984 ed al 31 ottobre 1984, mediante cessione dei predetti crediti maturati entro il 29 febbraio 1984" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente, al 30 aprile 1984 ed al 31 dicembre 1984, mediante cessione dei predetti crediti maturati entro il 30 aprile 1984"; dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. La procedura di cui al comma 1 e' applicabile alle rate di debito non ancora scadute in conseguenza delle domande di regolarizzazione presentate entro il 30 novembre 1983, a norma dell'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638"; dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Gli enti cessionari hanno facolta' di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, a conguaglio delle anticipazioni di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370. 2-ter. La regolarizzazione di cui all'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' ammessa anche per i contributi dovuti all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio purche' gli interessati vi provvedano entro il 31 maggio 1984. Ai fini di tale regolarizzazione il termine del 30 novembre 1983, di cui ai commi 6, 6-bis e 7 del citato articolo 2, e quello del 31 luglio 1984, di cui al comma 12 del medesimo articolo, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 1984 e al 31 gennaio 1985. 2-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si applicano anche in materia di contributi dovuti all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio". All'articolo 5, comma 1, la cifra: "3.964 miliardi" e' sostituita dalla seguente: "5.284 miliardi".

Testo vigente dal 23 marzo 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-03-22;30~artunico · fonte su Normattiva