delle controversie in materia di risarcimento tra investitori e Parti Contraenti 1. Le controversie tra investitori di una delle Parti Contraenti e l'altra Parte Contraente in materia di risarcimento di cui all'Articolo 5 del presente Accordo che non siano state risolte entro tre mesi dalla data di apertura della controversia verranno, su richiesta di una delle Parti nella controversia stessa, sottoposte alla competenza della Magistratura ordinaria o di un Tribunale Arbitrale Internazionale. 2. Qualora la controversia venga sottoposta ad Arbitrato Internazionale, le parti interessate potranno, alternativamente:

  • a)ricorrere al "Centro Internazionale per la composizione delle controversie sugli investimenti" applicando le disposizioni della Convenzione di Washington 18 marzo 1965 sulla "Composizione delle controversie sugli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati", qualora la Polonia dovesse aderire alla Convenzione medesima.
  • b)ricorrere ad una Arbitro internazionale ovvero ad un Tribunale Arbitrale ad hoc su base di: I. - procedura consensuale concordata tra le parti nella controversia; II. - ricorso ad un Tribunale Arbitrale composto in conformita' delle norme in materia di arbitrato adottate dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale; 3. Se entro tre mesi dalla data di apertura della controversia le parti non avessero raggiunto un accordo sulle modalita' o procedure di sua composizione, le parti stesse avvieranno un arbitrato secondo le norme in materia di arbitrato in vigore della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale. Le parti nella controversia potranno tuttavia concordare, in forma scritta, procedure o modalita' di composizione diverse da quelle sopra stabilite.

Testo vigente dal 27 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;30~accordo-art9 · fonte su Normattiva