(Regolamento delle Controversie tra Investitori e Parti Contraenti) 1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra una delle due Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente in materia di investimenti, comprese quelle concernenti l'ammontare del risarcimento, saranno risolte per quanto possibile in via amichevole. 2. Qualora un investitore od una entita' di una della Parti Contraenti abbia stipulato un accordo di investimento secondo le pertinenti leggi in vigore, si applichera' la procedura prevista in detto accordo di investimento. Qualora una controversia non possa essere risolta in via amichevole entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di regolamento, l'investitore o l'entita' in questione potranno, a loro scelta, sottoporre la controversia:
- a)al Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale;
- b)ad un Tribunale arbitrale ad hoc, in conformita' al regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), la Parte Contraente che ospita l'investimento sottoscrivendo qui di accettare il deferimento a detto arbitrato;
- c)al Centro Internatonale per il Regolamento delle Controversie in materia di Investimenti per l'applicazione delle procedure di arbitrato di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, sui regolamento delle controversie in materia di investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, qualora ed a partire dal momento in cui le Parti Contraenti vi abbiano aderito;
- d)altre procedure di arbitrato internazionale, meccanismi o strumenti giuridici accettati e ratificati da entrambe le Parti Contraenti; 4. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal negoziare per via diplomatica qualsiasi questione concernente una procedura arbitrale o procedimenti giudiziari gia' avviati, fino a quando tali procedimenti siano conclusi ed una delle due Parti Contraenti abbia mancato di ottemperare alla decisione del Tribunale arbitrale o del Tribunale ordinario entro il periodo previsto dalla sentenza, ovvero entro il periodo che puo' essere determinato sulla base delle disposizioni del diritto interno o internazionale applicabili al caso di specie.
Testo vigente dal 1 luglio 2003
