Articolo L - Applicazione territoriale. 1 La presente Carta si applica al territorio metropolitano di ciascuna Parte. Ogni firmatario puo' al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica di accettazione o di approvazione, specificare mediante una dichiarazione effettuata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, il territorio che e' considerato a tal fine come il suo territorio metropolitano. 2 Ogni firmatario puo', al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione o in ogni altro successivo momento, dichiarare in una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che la Carta si applichera' in tutto o in parte al territorio o ai territori non metropolitani designati in tale dichiarazione per il quale o per i quali cura le relazioni internazionali o si e' assunto la responsabilita' internazionale. Nella dichiarazione dovranno essere specificati quali articoli o paragrafi della parte II della Carta accetta in quanto obbligatori per ogni territorio indicato nella dichiarazione. 3 La Carta si applichera' al territorio o ai territori designati nella dichiarazione di cui al paragrafo precedente a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di ricevimento della notifica di detta dichiarazione da parte del Segretario Generale. 4 Ogni Parte potra' in ogni successivo momento, dichiarare con una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che, per quanto concerne uno o piu' dei territori cui la Carta si applica ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, essa accetta in quanto obbligatorio ogni articolo o paragrafo numerato che non aveva ancora accettato per questo o questi territori. Tali impegni ulteriori saranno considerati parte integrante della dichiarazione originaria per il territorio in questione ed avranno gli stessi effetti a decorrere dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 23 febbraio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-09;30~traduzione-parte-vi-artl · fonte su Normattiva