[1]Applicazione territoriale

[2]Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, indicare il o i territori ai quali si applica il presente Protocollo. Ogni Stato puo', in qualsiasi altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Per tale territorio, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di' ricevimento della dichiarazione da pane del Segretario Generale. Ogni dichiarazione fatta in applicazione dei due paragrafi precedenti puo' essere ritirata; per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in tale dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha efficacia dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale,

Testo vigente dal 19 agosto 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;88~quarto-protocollo-addizionale-art12 · fonte su Normattiva