[1]di notifica degli incidenti industriali

[2]1. Le Parti, allo scopo di ottenere e di trasmettere notifiche di incidenti industriali contenenti le informazioni richieste per far fronte agli effetti transfrontalieri, provvederanno ad installare ed a far funzionare sistemi compatibili ed efficaci di notifica degli incidenti industriali a livelli appropriati. 2. In caso di sopravvenienza di un incidente industriale o di una sua imminente minaccia, che causa o e' suscettibile di causare effetti transfrontalieri, la Parte di origine assicurera' che le parti colpite siano senza indugio, notificate a livelli appropriati mediante i sistemi di notifica degli incidenti industriali. Questa notifica includera' gli elementi contenuti nell'Annesso IX al presente documento. 3. Le parti interessate provvederanno affinche', in caso di incidente industriale o di una sua imminente minaccia, i piani di emergenza predisposti in conformita' con l'Articolo 8 siano attivati il prima possibile e nella misura appropriata alle circostanze.

Testo vigente dal 14 marzo 2002

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2002-02-20;30~convenzione-art10 · fonte su Normattiva