Art. 11 (Convenzione)
1. Le parti interessate provvederanno affinche', in caso di incidente industriale o di una sua imminente minaccia, siano adottati adeguati provvedimenti di emergenza, il prima possibile ed utilizzando i metodi piu' efficaci, per contenere e minimizzare gli effetti. 2. In caso di incidente industriale o di una sua imminente minaccia, causante o suscettibile di causare effetti transfrontalieri, le Parti interessate si accerteranno che gli effetti siano valutati - se del caso con azioni in comune, al fine di adottare adeguate misure di lotta. Le Parti interessate faranno ogni sforzo per coordinare le loro misure di risposta.
Testo vigente dal 14 marzo 2002
