[1]di voto

[2]1. Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, le Parti alla presente Convenzione hanno ciascuna un voto. 2. Le Organizzazioni d'integrazione economica regionale definite all'Articolo 27, nei settori di loro competenza, dispongono, per esercitare il loro diritto di voto, di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione. Queste organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se gli Stati membri esercitano il loro, e viceversa.

Testo vigente dal 14 marzo 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-02-20;30~convenzione-art19 · fonte su Normattiva