[1]Adesione di organizzazioni regionali d'integrazione economica

[2]§ 1 L'adesione alla Convenzione e' aperta alle organizzazioni regionali d'integrazione economica aventi competenza ad adottare la propria legislazione, obbligatoria per i propri membri, nelle materie coperte da detta Convenzione e di cui uno o piu' Stati membri siano membri. Le condizioni per tale adesione sono definite in un accordo stipulato fra l'Organizzazione e l'organizzazione regionale. § 2 L'organizzazione regionale puo' esercitare i diritti di cui dispongono i suoi membri in virtu' della Convenzione, nella misura in cui riguardano materie di propria competenza. Cio' si applica anche per gli obblighi incombenti agli Stati membri in virtu' della Convenzione, a prescindere dagli obblighi finanziari di cui all'articolo 26. § 3 In previsione dell'esercizio del diritto di voto e del diritto di obiezione previsto all'articolo 35, §§ 2 e 4, l'organizzazione regionale dispone di un numero di voti pari a quello dei suoi membri che sono anche Stati membri dell'Organizzazione. Questi ultimi possono esercitare i loro diritti, segnatamente di voto, solo nella misura ammessa al § 2. L'organizzazione regionale non dispone di un diritto di voto per quanto concerne il Titolo IV. § 4 Per porre fine alla qualita' di membro, si applica per analogia l'articolo 41.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~convenzione-relativa-ai-trasporti-internazionali-ferroviari-art38 · fonte su Normattiva